PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le banche popolari sono società private ad azionariato popolare, diffuso e frazionato, costituite in forma di società cooperativa per azioni.
      2. Le banche popolari sono disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla presente legge.
      3. Le banche popolari sono società cooperative rette dalle disposizioni del codice civile sulla società cooperativa e da quelle sulla società per azioni nei limiti e secondo le compatibilità stabiliti dall'articolo 150-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

Art. 2.

      1. Fermo restando per gli altri soci il limite al possesso azionario di cui all'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle banche popolari quotate nei mercati regolamentati, per gli investitori istituzionali a carattere non speculativo, che gestiscono cautelativamente risparmi di lungo periodo o proprie disponibilità patrimoniali, tale limite è elevato al 3 per cento, salvo limiti più ridotti previsti dallo statuto della banca o dalla disciplina che regola ciascun investitore istituzionale.

Art. 3.

      1. Le banche popolari quotate nei mercati regolamentati riconoscono ai soci investitori

 

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istituzionali la facoltà di designare il sindaco o i sindaci di minoranza.

Art. 4.

      1. Fermo restando il limite massimo di dieci deleghe conferibili a ciascun socio, nelle banche popolari quotate nei mercati regolamentati la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nella valutazione e approvazione dello statuto, indicano il limite minimo di deleghe conferibili a un socio, onde assicurare la più vasta partecipazione alle assemblee societarie.